Art. 50
Divieto di corrispondere indennita
In vigore dal 16 lug 1981
Con effetto dal 1 dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all', ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.
Le indennità, i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sarà dato di volta in volta comunicazione alla amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1 luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.
Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di funzionari, nonché le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, consentivano la corresponsione di particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981 n. 193), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 possa essere corrisposta l'indennita' prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-50