Titolo II
Art. 51
Qualifiche
In vigore dal 12 dic 1972
Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente , le seguenti:
direttore aggiunto di divisione, o equiparata;
direttore di sezione, o equiparata;
consigliere, o equiparata.
Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-51