Titolo II
Art. 56
Carriere con ordinamento particolare
In vigore dal 12 dic 1972
Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l'inizio da una qualifica superiore a consigliere o una più favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori più elevate classi di stipendio ai sensi del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-56