Titolo II
Art. 53
Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto
In vigore dal 12 dic 1972
Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.
È fatto salvo il disposto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;748#art-53