Art. 5
In vigore dal 8 set 1972
Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per i rapporti attuativi in materia di finanza pubblica;
2) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;
3) divisione per i rapporti attuativi concernenti lo assetto territoriale e l'ambiente naturale e urbano;
4) divisione per i rapporti attuativi concernenti i trasporti, le vie di comunicazione e le opere pubbliche;
5) divisione per i rapporti attuativi concernenti e attività industriali e il commercio interno e internazionale;
6) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività agricole;
7) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività dei servizi;
8) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività sociali;
9) divisione per i rapporti finanziari con le Regioni e per i servizi di segreteria della commissione interregionale;
10) divisione per i servizi di segreteria del C.I.P.E. e dei comitati e commissioni interministeriali;
11) divisione per l'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro. conformità agli indirizzi della programmazione; economica nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-5