Art. 4
In vigore dal 8 set 1972
La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1) provvede ai servizi di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, della Commissione consultiva interministeriale di cui all' della legge 27 febbraio 1967, n. 48, della Commissione interregionale per la programmazione economica nonché delle commissioni e gruppi di lavoro da essi costituiti;
2) predispone gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del C.I.P.E. e provvede agli adempimenti di competenza del Ministero connessi all'esecuzione delle deliberazioni di questo;
3) provvede all'esame e alla trattazione dei problemi concernenti l'attuazione della programmazione. In particolare:
a) provvede all'esame dei disegni di legge e degli atti con forza di legge, rilevanti ai fini della programmazione economica, per il preventivo parere e per il concerto di cui agli , lettera d) e 3, lettera c) della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
b) provvede alla verifica della rispondenza dei piani esecutivi delle amministrazioni pubbliche e degli enti alle direttive e agli indirizzi programmatici;
4) studi le iniziative da promuovere e necessarie per l'attuazione e la verifica dei programmi di settore;
5) provvede, alla raccolta e allo studio degli elementi per i rapporti periodici del Ministro per il bilancio e la programmazione economica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al C.I.P.E., di cui all', lettera d) della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
6) segue l'attuazione dei programmi delle imprese che hanno formato oggetto di deliberazioni degli organi di programmazione:
7) cura i rapporti con le Regioni attinenti all'attuazione dei loro programmi di sviluppo e alla gestione del fondo per il finanziamento dei programmi medesimi di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, istruendo a tal fine i lavori della Commissione interregionale per la programmazione economica;
8) collabora con la segreteria generale della programmazione economica nella trattazione dei problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali rientranti nella competenza del Ministero;
9) procede all'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro conformità agli indirizzi della programmazione economica nazionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-4