Art. 2
In vigore dal 4 gen 1987
La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1) predispone gli schemi preliminari dei documenti contenenti indirizzi di programmazione, l'elaborazione dei quali è demandata al Ministero: documenti relativi al programma economico nazionale, alla relazione previsionale e programmatica, alla relazione sulla situazione economica del Paese, alla programmazione, in conformità al programma economico nazionale, dei singoli settori di attività pubbliche e private;
2) segue i problemi concernenti l'evoluzione congiunturale e i conseguenti indirizzi di politica economica;
3) tratta i problemi concernenti l'impostazione generale del bilancio dello Stato e cura i rapporti connessi, ai fini di quanto previsto dall', lettera a), della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
4) cura i rapporti con le Regioni ai fini di cui al precedente punto 1) di intesa con i Ministeri competenti;
5) cura i rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato ai fini di cui al precedente punto 1);
6) tratta i problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali per quanto attiene alla competenza del Ministero;
7) cura le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;
8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati;
9) elabora e trasmette le direttive tecniche del Ministero all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.).
Alla segreteria generale della programmazione economica sono altresì affidati i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico previsto dall' della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Presso la segreteria generale della programmazione economica è costituito, nei limiti dei posti di organico previsti con separato provvedimento, un gruppo di consiglieri ministeriali che assolvono ai loro compiti in conformità alle direttive del Ministro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-2