Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 gen 1987
La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica: 1) predispone gli schemi preliminari dei documenti contenenti indirizzi di programmazione, l'elaborazione dei quali è demandata al Ministero: documenti relativi al programma economico nazionale, alla relazione previsionale e programmatica, alla relazione sulla situazione economica del Paese, alla programmazione, in conformità al programma economico nazionale, dei singoli settori di attività pubbliche e private; 2) segue i problemi concernenti l'evoluzione congiunturale e i conseguenti indirizzi di politica economica; 3) tratta i problemi concernenti l'impostazione generale del bilancio dello Stato e cura i rapporti connessi, ai fini di quanto previsto dall', lettera a), della legge 27 febbraio 1967, n. 48; 4) cura i rapporti con le Regioni ai fini di cui al precedente punto 1) di intesa con i Ministeri competenti; 5) cura i rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato ai fini di cui al precedente punto 1); 6) tratta i problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali per quanto attiene alla competenza del Ministero; 7) cura le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti; 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati; 9) elabora e trasmette le direttive tecniche del Ministero all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.). Alla segreteria generale della programmazione economica sono altresì affidati i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico previsto dall' della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Presso la segreteria generale della programmazione economica è costituito, nei limiti dei posti di organico previsti con separato provvedimento, un gruppo di consiglieri ministeriali che assolvono ai loro compiti in conformità alle direttive del Ministro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-2