Art. 3

In vigore dal 4 gen 1987
Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici; 2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato: 3) divisione per la programmazione delle attività di formazione, cultura e ricerca scientifica; 4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano; 5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche; 6) divisione perla programmazione delle attività industriali e del commercio interno e internazionale; 7) divisione per la programmazione delle attività agricole; 8) divisione per la programmazione delle attività dei servizi; 9) divisione per la programmazione delle attività sociali; 10) divisione per i rapporti con le Regioni ai fini della programmazione economica; 11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti; 12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunità economica europee con gli altri organismi internazionali; 13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico; 14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca.

Note all'articolo

  • La L. 17 dicembre 1986, n.878 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che e' soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica prevista dal presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-3

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