Art. 3
In vigore dal 4 gen 1987
Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici;
2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato:
3) divisione per la programmazione delle attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;
4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano;
5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche;
6) divisione perla programmazione delle attività industriali e del commercio interno e internazionale;
7) divisione per la programmazione delle attività agricole;
8) divisione per la programmazione delle attività dei servizi;
9) divisione per la programmazione delle attività sociali;
10) divisione per i rapporti con le Regioni ai fini della programmazione economica;
11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;
12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunità economica europee con gli altri organismi internazionali;
13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico;
14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca.
Note all'articolo
- La L. 17 dicembre 1986, n.878 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che e' soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica prevista dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-3