Art. 8

In vigore dal 8 set 1972
Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e la competenza delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.
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