Art. 9

In vigore dal 8 set 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1972 LEONE ANDREOTTI - GAVA - TAVIANI - RUMOR - MALAGODI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 8. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-9

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