Art. 9
In vigore dal 8 set 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - GAVA - TAVIANI
- RUMOR - MALAGODI -
VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 8. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-9