Art. 1

In vigore dal 4 gen 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per il tesoro e per le finanze; Decreta: . Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio delle attribuzioni spettantegli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è ordinato come segue: 1. - Segreteria generale della programmazione economica; 2. - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca. Il servizio cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue: a) ufficio I: affari generali; b) ufficio II: amministrazione del personale; c) ufficio III: affari finanziario-contabili. Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente. Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;505#art-1

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