Art. 9
Composizione delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue estere
In vigore dal 11 feb 1972
Per la valutazione delle prove scritte svolte, sia a Roma sia all'estero e per le prove orali, con decreto del Ministro per gli affari esteri, sono nominate commissioni così composte:
1) per gli accertamenti di cui all' sub a) ed all' del presente decreto:
di un ministro plenipotenziario, presidente;
di un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata;
di un membro particolarmente esperto nella lingua estera, che integra di volta in volta la commissione per l'esame delle prove nella lingua in cui è esperto;
2) per gli accertamenti di cui all' sub b) e c), all' ed all' del presente decreto:
di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, presidente;
di un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione;
di un membro particolarmente esperto nella lingua estera, che integra di volta in volta la commissione per l'esame delle prove nella lingua in cui è esperto.
Presso le commissioni suddette le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-9