Art. 11
Disposizione transitoria
In vigore dal 11 feb 1972
Limitatamente alla lingua somala e sino a quando essa non abbia una scrittura ufficiale, le composizioni e le traduzioni in detta lingua saranno svolte dai candidati mediante incisione su nastro magnetico.
Il testo della traduzione dal somalo in italiano verrà loro fornito pure su nastro magnetico.
Le prove di cui al comma precedente potranno anche essere effettuate secondo le diverse modalità che, all'occorrenza, saranno stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 28. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-11