Art. 7
Ammissione alle prove orali dei candidati appartenenti ai ruoli degli esperti in lingue estere e degli interpreti, nonché dei candidati delle carriere di concetto ed esecutiva che abbiano ottima conoscenza di lingue estere
In vigore dal 11 feb 1972
Per le lingue di cui agli articoli 135, 138 e 145, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato il giudizio di "ottimo" nelle prove scritte indicate, rispettivamente, nel precedente per gli esperti in lingue estere, nell' per gli interpreti di lingue estere e nell' per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva.
Ai candidati che superano anche la prova orale con la valutazione di "ottimo" è attribuita la valutazione complessiva di "ottima conoscenza" della lingua estera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-7