Art. 2
Accertamento del grado di conoscenza di lingue estere di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva
In vigore dal 11 feb 1972
L'accertamento di cui all'art. 145, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima o buona conoscenza di lingue di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, avviene mediante una prova scritta ed una prova orale. In particolare:
a) per i candidati appartenenti al personale direttivo, la prova scritta consiste in un componimento o una sintesi, nella lingua estera, con l'uso del dizionario lessico, da svolgere in quattro ore; la prova orale consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera;
b) per i candidati appartenenti al personale di concetto, la prova scritta consiste nella traduzione, con uso del dizionario-lessico, dall'italiano nella lingua estera, da svolgere in quattro ore; la prova orale consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera;
c) per i candidati appartenenti al personale esecutivo, la prova scritta consiste in una breve traduzione da svolgere in quattro ore, con l'uso del dizionario-lessico, dall'italiano nella lingua estera; la prova orale consiste in una conversazione nella lingua estera.
Il grado di difficoltà delle prove deve essere commisurato alle carriere o ruoli di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-2