Art. 4
Accertamento di conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli esperti in lingue estere
In vigore dal 11 feb 1972
L'accertamento, di cui all'art. 135, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli esperti in lingue estere, avviene mediante due prove scritte ed una orale.
Le prove scritte sono le seguenti:
1) componimento o sintesi nella lingua estera con uso del dizionario-lessico, da svolgere in otto ore;
2) traduzione senza l'uso del vocabolario dall'italiano nella lingua per cui si concorre, da svolgere in quattro ore.
La prova orale consiste in una conversazione e nell'interpretazione consecutiva di un brano dall'italiano nella lingua estera e di un altro brano dalla lingua estera in italiano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-4