Art. 8
Sede delle prove di esame
In vigore dal 11 feb 1972
Le prove scritte potranno aver luogo sia a Roma sia all'estero, in sedi che verranno stabilite di volta in volta; per queste ultime, con provvedimento del capo missione, verrà nominata un'apposita commissione di vigilanza, composta di almeno due funzionari direttivi di grado superiore a quello dei concorrenti e di un segretario appartenente ad una delle carriere di concetto.
I titoli dei temi ed i testi delle traduzioni, stabiliti dalle commissioni di cui all', verranno trasmessi in plico sigillato alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici presso i quali avranno luogo le prove. Gli elaborati dovranno essere restituiti al Ministero, in plico sigillato, con il primo corriere utile.
I viaggi per sostenere le prove sono considerati di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-8