Art. 10

Domanda per sostenere o rinnovare le prove di accertamento della conoscenza di lingue estere. Epoca di effettuazione delle prove

In vigore dal 11 feb 1972
Le domande per sostenere le prove, disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, entro il 31 dicembre. Le prove si svolgono di regola nel corso dell'anno seguente. Coloro che le superano acquisiscono il diritto alla relativa indennità con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda. Il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, che ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, goda di indennità per conoscenza di lingue estere, per continuare a fruirne deve, entro il 31 dicembre dell'anno anteriore al compimento di un quinquennio dal precedente accertamento, presentare domanda per sottoporsi nuovamente alle prove di cui all' del presente decreto. Per coloro che superino le prove, l'indennità è ripristinata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, anche nel caso che le prove non abbiano potuto aver luogo nell'anno stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1257#art-10

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