Capo II

Art. 12

Personale addetto alle carrozze cuccette

In vigore dal 2 set 1983
Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II. Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-12

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