Capo II
Art. 12
Personale addetto alle carrozze cuccette
In vigore dal 2 set 1983
Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.
Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-12