Capo II

Art. 15

Turni di lavoro

In vigore dal 2 set 1983
I turni sono formati, normalmente in occasione del cambiamento di orario estivo e/o autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale, e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore. Tuttavia quanto previsto al terzo periodo del punto 2 dell' dovrà essere applicato solo se accettalo dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-15

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