Capo III

Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 mar 1972
1. - La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio è stabilita in 42 ore fino al 31 dicembre 1971. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore fino al 31 dicembre 1971 e di 38 ore dal 1° gennaio 1972. 2. - Per il personale dei treni e di macchina la durata minima del riposo settimanale di cui all' è stabilita in 40 ore fino al 31 dicembre 1971. 3. - Nella prima applicazione del presente provvedimento gli orari di lavoro potranno essere stabiliti per un impegno settimanale superiore ai limiti sopra indicati senza peraltro superare le 48 ore. In tale caso sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario. 4. - Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale dei treni e di macchina per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme precedenti. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme precedenti, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 11 febbraio 1970, numero 34. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - VIGLIANESI FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 86. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-17

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