Capo II

Art. 9

Riposo settimanale

In vigore dal 2 set 1983
Il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ha una durata non inferiore a 48 ore comprensive del riposo giornaliero ed è indivisibile ai fini della fruizione del congedo semprechè sia garantita la ripresa del lavoro al primo servizio previsto dal turno dopo il riposo settimanale. La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 quando il riposo settimanale è immediatamente preceduto da un servizio notturno. In un anno solare deve essere garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-9

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