Capo II
Art. 8
Riposo giornaliero
In vigore dal 2 set 1983
1. - La durata minima del riposo giornaliero in residenza è di 18 ore. Tale limite è elevato a 22 ore dopo ciascuna notte nei casi di 2 servizi notturni consecutivi.
2. - La durata minima del riposo giornaliero fuori residenza è di 7 ore al netto del tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, che verrà determinato dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; la durata massima del riposo stesso non deve superare le 12 ore.
3. - In sede di formazione dei turni possono essere inclusi non più di due riposi fuori residenza fra due riposi settimanali con un massimo di 7 medi mensili per il personale di macchina e 5 medi mensili per il personale viaggiante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-8