Capo I

Art. 3

Riposo giornaliero

In vigore dal 29 mar 1972
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-3

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