Capo I

Art. 2

Prestazioni giornaliere

In vigore dal 29 mar 1972
La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-2

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