Capo I
Art. 2
Prestazioni giornaliere
In vigore dal 29 mar 1972
La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-2