Capo II

Art. 7

Lavoro ordinario

In vigore dal 2 set 1983
1. - Nell'ambito di quanto previsto dall', lettera b), è considerato lavoro tutto il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'Azienda, fatta eccezione: a) per il tempo relativo al riposo fuori residenza; b) per il tempo impiegato per la consumazione del pasto, se richiesto dal personale in servizio sui treni merci in forte ritardo, nelle soste consentite allo scopo in impianti compatibili con la circolazione dei treni. Fermi restando i vincoli di cui ai successivi articoli, qualora il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza superi le 200 ore mensili in esercizio, il personale acquista titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario. 2. - La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri è di 7 ore per i servizi con riposo fuori di residenza e di 8 ore per i servizi senza riposo fuori residenza. Per favorire il rientro in residenza, la consumazione dei pasti e la eliminazione delle vie ordinarie forfettizzate, quest'ultimo limite è elevabile ad 8 ore e 45 minuti per non più di una volta per il personale di macchina e non più di due volte per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. In sede di formazione dei turni può essere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che il limite di 8 ore e 45 minuti venga raggiunto anche più di una o due volte rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. Il prolungamento ad 8 ore e 45 minuti non è applicabile ai servizi non programmati del personale di macchina che interessano i periodi dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6. Per i servizi del personale di macchina che impegnano il periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5 si applica in ogni caso il limite delle 7 ore. 3. - Fatta eccezione per i servizi suburbani e per i treni omnibus e raccoglitori, la durata della condotta continuativa non può eccedere: 4 ore e 30 minuti per i servizi con riposo fuori residenza; 7 ore complessive per i servizi senza riposo fuori residenza; i singoli servizi comunque non potranno eccedere il limite del precedente alinea. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 4. Per i servizi continuativi di condotta la percorrenza non deve comunque superare: 350 km nei servizi con riposo fuori residenza; 450 km nei servizi senza riposo fuori residenza. 4. - In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare i limiti di cui al punto 2, di regola, fino ad un massimo di 60 minuti. Nei casi di supero dei limiti di prestazione suddetti il personale ha comunque titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario. 5. - Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti del lavoro giornaliero stabiliti al precedente punto 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-7

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