Capo II
Art. 11
Assenza dalla residenza
In vigore dal 2 set 1983
La durata dell'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore.
Qualora tale limite venga superato per il ritardo dei treni il personale acquista titolo all'indennità prevista dall', punto 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-09;1372#art-11