Art. 6

Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico.

In vigore dal 18 gen 1972
(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico). Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico ovvero di prodotti nei quali siano incorporati od annessi accendigas sono soggetti al controllo della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le fabbriche ed i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso sono soggetti a vigilanza saltuaria da parte dell'amministrazione finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-6

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