Art. 4
Importazione di un accendigas per uso domestico senza licenza a mezzo di pacco postale
In vigore dal 18 gen 1972
È consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente , e senza applicazione del contrassegno di cui al precedente , di un accendigas per uso domestico per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della postalettere munito di cartellino verde Mod. C 1 (Douane) proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine di cui all', e degli altri diritti dovuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-4