Art. 2

Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione

In vigore dal 18 gen 1972
Per l'importazione degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali gli stessi siano comunque incorporati od annessi è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta di fabbricazione stabilita dall'. Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante l'applicazione degli appositi contrassegni di Stato. Sugli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a prodotti fabbricati in Italia e destinati all'estero è concessa l'esenzione della imposta di cui al precedente , con l'osservanza delle modalità fissate dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-2

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