Art. 5

Registro di carico e scarico

In vigore dal 18 gen 1972
I fabbricanti e gli importatori di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali siano comunque incorporati od annessi accendigas, sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione ed alla importazione dei prodotti anzidetti. Il movimento degli accendigas per uso domestico, ovvero dei prodotti nei quali siano comunque incorporati od annessi accendigas, presso i distributori all'ingrosso è legittimato, ai fini dei controlli, dal possesso delle fatture relative alle singole operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-5

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