Art. 7

Sanzioni a carico dei titolari di licenze di fabbricazione, importazione, distribuzione all'ingrosso nonché degli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico.

In vigore dal 18 gen 1972
(Sanzioni a carico dei titolari di licenze di fabbricazione, importazione, distribuzione all'ingrosso nonché degli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico). I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all' o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta ovvero non siano in possesso delle fatture prescritte, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 25.000 a L. 250.000. I titolari di esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico, i quali impediscono l'effettuazione del controllo di cui allo stesso sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000. In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione o di distribuzione ed ai titolari degli esercizi di vendita può essere applicata una pena pecuniaria pari al doppio di quella precedentemente applicata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-7

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