Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 gen 1972
I fabbricanti di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di accendigas per uso domestico giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche. Gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di accendigas per uso domestico devono presentare analoga denunzia all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o lo ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui ai precedenti comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell' ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento dell'imposta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma. Per l'omissione della denunzia di cui al primo e secondo comma si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a L. 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia. Fino a quando non sarà possibile disporre dei contrassegni di Stato di cui al precedente i fabbricanti e gli importatori potranno estrarre dalla fabbrica ovvero importare accendigas per uso domestico previo pagamento in modo virtuale dell'imposta dovuta ai sensi del presente decreto. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà la data in cui dovrà aver termine il predetto sistema di pagamento dell'imposta nonché l'ulteriore termine entro il quale tutti gli accendigas per uso domestico ancora giacenti presso fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori, e per i quali l'imposta verrà assolta in modo virtuale, dovranno essere regolarizzati mediante applicazione dei prescritti contrassegni di Stato. I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso di accendigas per uso domestico dovranno regolarizzare la propria posizione in relazione a quanto previsto dall', nel termine che sarà stabilito dal Ministro per le finanze con le modalità di attuazione di cui alla lettera c) dell'.
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