Art. 1

Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico

In vigore dal 18 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 18 giugno 1971, n. 376, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sul regime fiscale degli accendigas per uso domestico; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' succitato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta: . (Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico) Agli effetti del presente decreto è considerato accendigas per uso domestico qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas. Per ogni accendigas per uso domestico prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 150. Per gli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 600. Al pagamento dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico. L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-1

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