Art. 1
Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico
In vigore dal 18 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 18 giugno 1971, n. 376, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sul regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Decreta:
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(Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico)
Agli effetti del presente decreto è considerato accendigas per uso domestico qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas.
Per ogni accendigas per uso domestico prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 150.
Per gli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 600. Al pagamento dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico.
L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-01;1198#art-1