Art. 6
In vigore dal 21 set 1971
Gli automezzi sono assicurati contro tutti i rischi derivanti dal trasporto e da responsabilità civile, nonché contro i rischi per furto, incendio, danni all'automezzo e al conducente.
Le condizioni di assicurazione sono sottoposte alla approvazione del Ministero anche per quanto riguarda i contratti ad integrazione di rapporti assicurativi obbligatoriamente previsti per gli stessi rischi, dalla legislazione locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-6