Art. 3

In vigore dal 21 set 1971
La sostituzione degli automezzi è disposta, a giudizio discrezionale del Ministero, quando essi non siano più rispondenti alle esigenze del servizio per il grado di usura o per altra causa. La sostituzione degli automezzi può avvenire di norma, dopo tre anni per le autovetture di rappresentanza e dopo cinque anni per gli automezzi di servizio dalla data di acquisto dell'automezzo da sostituire. La sostituzione degli automezzi può aver luogo mediante cessione in permuta dell'automezzo. In tal caso non si applica il disposto degli articoli 53 e 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo per quanto riguarda il versamento nelle casse dello Stato, come entrata eventuale del prezzo dell'automezzo ceduto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo