Art. 7

In vigore dal 21 set 1971
Le disposizioni del presente regolamento non incidono sulla possibilità di provvedere al noleggio di mezzi di trasporto per particolari esigenze, ivi compresa quella in cui non siano comunque utilizzabili gli automezzi in assegnazione. L'autorizzazione al noleggio è data caso per caso dal Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-7

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