Art. 5

In vigore dal 21 set 1971
Gli automezzi sono iscritti negli inventari dei beni mobili all'estero a cura della Direzione generale del personale del Ministero, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché, a cura di colui che esercita le funzioni di consegnatario dell'ufficio all'estero a norma del citato decreto, nell'inventario dei beni mobili di pertinenza dell'amministrazione. Il consegnatario di cui al precedente comma provvede alla conservazione ed alla manutenzione degli automezzi assegnati dal Ministero, secondo le istruzioni dallo stesso impartite.
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