Art. 1
In vigore dal 21 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'autovettura di rappresentanza per i capi delle rappresentanze diplomatiche e per i capi dei consolati generali di 1ª classe è assegnata dal Ministero degli affari esteri che ne sceglie la marca e il tipo.
La disponibilità dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi di rappresentanza diplomatica compete anche all'incaricato d'affari ad interim.
La disponibilità dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi dei consolati generali di 1ª classe compete anche al reggente il consolato generale.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'assicurazione dell'autovettura di rappresentanza sono a carico dello Stato, con esclusione di quelle inerenti al carburante ed ai lubrificanti che restano a carico di chi ha la disponibilità dell'autovettura, secondo le disposizioni dei precedenti commi.
Per le spese di carattere straordinario deve essere richiesta e rilasciata di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero, salvi i casi di urgenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-1