Art. 4

In vigore dal 21 set 1971
Il Ministero può disporre il trasferimento di automezzi tra le rappresentanze diplomatiche, tra gli uffici consolari di la categoria, ovvero da una rappresentanza diplomatica ad un ufficio consolare di 1ª categoria e viceversa, tenendo presenti le disposizioni di cui ai precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-4

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