Art. 8
In vigore dal 21 set 1971
Sono abrogati gli articoli dal 57 al 61 del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle rappresentanze all'estero, approvato con regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 16. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-8