Titolo IV

Art. 19

Concorsi

In vigore dal 30 mag 1971
Fino a quando non saranno stati emanati i decreti e i regolamenti previsti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi d'esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-19

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