Titolo IV
Art. 23
Personale in servizio presso centri di restauro
In vigore dal 30 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico nonché del ruolo degli operatori tecnici di cui all'allegata tabella B, è conferito mediante normale concorso per titoli ed esami riservato, prescindendo dal limite massimo di età, al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, di Firenze e di Palermo il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto da non meno di un anno le mansioni proprie dei ruoli predetti e sia in possesso dei prescritti titoli di studio.
Non si applica il disposto di cui al precedente , primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-23