Titolo IV

Art. 20

Soppressione dei posti temporanei e soprannumerari

In vigore dal 30 mag 1971
I posti recati in aumento nelle singole qualifiche dei ruoli stabiliti nelle tabelle A, B e C, allegate al presente decreto, riassorbono i residui posti temporanei previsti dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nonché i posti comunque in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I posti in soprannumero che non fosse possibile riassorbire ai sensi del precedente comma, saranno soppressi con la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, degli impiegati che li ricoprono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-20

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