Titolo IV
Art. 21
Dotazioni organiche per i singoli uffici
In vigore dal 30 mag 1971
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle allegate tabelle A, B e C, i contingenti di personale da destinare alle direzioni generali ed ai servizi dell'amministrazione centrale, nonché ai singoli uffici dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione. Per le carriere direttive, i predetti contingenti sono stabiliti per singole qualifiche, in relazione alle funzioni da esercitare.
Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti di cui al comma precedente, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-21