Titolo IV
Art. 17
Divieto di comandi e di distacchi
In vigore dal 30 mag 1971
È fatto divieto di disporre comandi o distacchi di fatto di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle A, B e C.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle posizioni di cui al precedente comma sono restituiti alle scuole e agli istituti di provenienza nei termini stabiliti dal successivo , e a tale scopo il Ministero è tenuto ad inviare alla Corte dei conti il relativo elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-17