Titolo II
Art. 12
Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere di arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti.
In vigore dal 30 mag 1971
Il ruolo dei chimici, fisici e microbiologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella G, lettera D), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo degli esperti.
Il ruolo dei restauratori di opere d'arte della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella H, lettera E), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico.
Ai predetti ruoli si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli.
Il ruolo dei segretari della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella H, lettera B), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei segretari e dei documentalisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-12