Titolo II

Art. 12

Ruolo degli esperti, ruolo dei restauratori di opere di arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico e ruolo dei segretari e dei documentalisti.

In vigore dal 30 mag 1971
Il ruolo dei chimici, fisici e microbiologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella G, lettera D), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo degli esperti. Il ruolo dei restauratori di opere d'arte della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella H, lettera E), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico. Ai predetti ruoli si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Il ruolo dei segretari della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella H, lettera B), allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, assume la denominazione di ruolo dei segretari e dei documentalisti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-12

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