Titolo I

Art. 7

Nomina ad ispettore centrale per l'edilizia scolastica

In vigore dal 30 mag 1971
I posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, cui sono ammessi a partecipare: per il 50 per cento della dotazione stabilita dall'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, le categorie di personale di cui al primo e al secondo comma del precedente ; per il restante 50 per cento i presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, nonché i professori dei ruoli A e B dei predetti istituti che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei singoli ruoli e siano forniti di laurea in ingegneria o in architettura. Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo