Titolo I
Art. 4
Carriera degli ispettori centrali
In vigore dal 30 mag 1971
La qualifica di ispettore centrale di 2ª classe di cui alla tabella B, allegata alla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, è soppressa.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore centrale di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento della nuova qualifica di ispettore centrale con l'osservanza delle norme di cui all' della legge 13 marzo 1958, n. 165.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che risulteranno vincitori dei concorsi per l'anzidetta qualifica già in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il servizio prestato dagli ispettori centrali nelle carriere di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di divisione è valutato per intero agli effetti della progressione economica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-4